PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
STATUTO

Art. 1.
(Costituzione dei partiti politici).

      1. I cittadini italiani e le persone straniere residenti in Italia possono liberamente associarsi in partiti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione.

Art. 2.
(Statuto dei partiti).

      1. I partiti politici approvano per atto pubblico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il proprio statuto, che è pubblicato, ai soli fini di pubblicità, nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Eventuali variazioni successive dello statuto sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro due mesi dalla loro approvazione.
      3. La pubblicazione dello statuto ai sensi dei commi 1 e 2 è condizione per accedere a tutte le forme di finanziamento pubblico.

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per gli statuti dei partiti).

      1. I cittadini e le persone straniere residenti in Italia hanno diritto di chiedere l'iscrizione a un partito politico e di avere risposta, entro tre mesi, dagli organi competenti previsti dallo statuto.
      2. Lo statuto dei partiti indica:

          a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione

 

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da parte di un organo rappresentativo degli iscritti;

          b) le norme atte a evitare che un sesso prevalga sull'altro nella composizione degli organismi dirigenti, negli organi di garanzia, nelle candidature alle elezioni;

          c) la composizione e la procedura di convocazione dell'organo rappresentativo degli iscritti;

          d) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano la linea politica del partito;

          e) le modalità di partecipazione delle minoranze alle strutture organizzative del partito, nonché alle risorse finanziarie di cui al comma 3;

          f) i casi e i motivi per cui può essere deciso lo scioglimento di un organo territoriale del partito, nonché le relative procedure di ricorso;

          g) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia, precisando modalità che assicurino la loro indipendenza rispetto agli organi di direzione politica;

          h) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti delle iscritte e degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso da parte degli interessati;

          i) le modalità di selezione delle candidature da presentare per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali, provinciali e comunali, nonché per le cariche di sindaco, di presidente della provincia e di presidente della regione, ai sensi dell'articolo 4.

      3. Le risorse finanziarie disponibili per l'attività politica sono ripartite in proporzione determinata tra gli organi centrali e le articolazioni territoriali del partito, garantendo il pluralismo interno e il rispetto della legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 10 della presente legge.

 

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Capo II
SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 4.
(Elezioni primarie).

      1. I partiti politici che intendano concorrere con la presentazione di proprie liste o candidati alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia possono promuovere elezioni primarie a scrutinio segreto tra elettori ed elettrici.
      2. Gli statuti determinano i criteri per la ripartizione delle spese di organizzazione delle elezioni primarie tra le varie articolazioni territoriali.
      3. Gli statuti dei partiti che organizzano le elezioni primarie assicurano piena parità di condizioni tra candidati e candidate.
      4. Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni vigenti in materia di propaganda e di spese elettorali.
      5. Le spese sostenute dai candidati alle elezioni primarie non possono comunque superare il tetto di un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni del medesimo livello.
      6. Nel caso in cui i partiti politici scelgano di non promuovere elezioni primarie, i relativi statuti prevedono forme alternative di consultazione tra iscritte e iscritti.

Art. 5.
(Modalità di svolgimento delle elezioni primarie).

      1. Entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il legale rappresentante di un partito politico o di una coalizione di partiti può richiedere all'ufficio elettorale competente di far svolgere elezioni primarie per la selezione

 

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delle candidature alle elezioni politiche, amministrative e al Parlamento europeo.
      2. L'ufficio elettorale competente stabilisce la data e le sedi in cui si svolgono le elezioni primarie, previo consenso del soggetto che ha formulato la richiesta di cui al comma 1, sentiti il prefetto e il sindaco del comune in cui si svolgono le elezioni stesse.
      3. Le sedi di cui al comma 2 sono individuate tra quelle messe a disposizione dai partiti o, in mancanza, tra quelle delle amministrazioni pubbliche.
      4. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data di svolgimento delle elezioni primarie e delle sue modalità mediante affissioni pubbliche
      5. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui al comma 1.

Art. 6.
(Partecipazione alle elezioni primarie).

      1. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie gli elettori e le elettrici che risultano iscritti al partito politico che ha promosso le elezioni primarie stesse, nonché i cittadini e le cittadine che hanno destinato in favore del partito stesso il 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi dell'articolo 11. Gli statuti dei partiti prevedono i casi in cui sono ammessi a partecipare alle elezioni primarie gli elettori e le elettrici che hanno fatto richiesta di iscrizione al partito medesimo, anche se non ancora accettata dagli organi competenti.
      2. Gli elettori e le elettrici che non possiedono i requisiti di cui al comma 1 possono comunque partecipare alla votazione nelle elezioni primarie, qualora ne facciano espressa richiesta agli organi competenti nei diversi partiti politici, a condizione che dimostrino di non essere iscritti a nessun altro partito o movimento

 

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politico. Gli statuti dei partiti prevedono tassativamente i casi in cui può essere negata la partecipazione di tali soggetti alle elezioni primarie.
      3. Gli statuti dei partiti possono porre come condizione per la partecipazione alle elezioni primarie il versamento di una somma da parte dell'elettore e dell'elettrice.

Art. 7.
(Modalità di presentazione delle candidature alle elezioni primarie).

      1. Gli statuti dei partiti determinano le modalità generali di presentazione delle candidature.
      2. Può presentare la propria candidatura alle elezioni primarie qualsiasi elettore o elettrice che possiede i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e che risulta sostenuto da una lista di presentatori aventi i requisiti richiesti dagli statuti dei rispettivi partiti.
      3. Con le modalità previste dai rispettivi statuti, le candidature alle elezioni primarie possono altresì essere sostenute da una o più strutture del partito presenti sul territorio interessato dalle consultazioni elettorali.
      4. Per ciascuna competizione è selezionato l'aspirante candidato o candidata che riporta il numero più alto di voti, purché alle primarie abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di rinuncia, impedimento o morte dell'aspirante candidato selezionato o selezionata subentra il primo o la prima dei non eletti.
      5. In caso di presunte irregolarità, gli aspiranti candidati possono presentare ricorso al comitato dei garanti di cui all'articolo 8. Tempi e modalità di presentazione dei ricorsi sono determinati dallo statuto del partito che ha promosso le elezioni primarie.
      6. I partiti possono rifiutare, ove previsto nei rispettivi statuti, le candidature di elettori e di elettrici che risultano condannati per reati di corruzione, concussione e appartenenza ad associazioni di stampo mafioso.

 

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Art. 8.
(Comitato dei garanti e costituzione del seggio elettorale).

      1. Gli statuti dei partiti prevedono l'istituzione di un comitato dei garanti, che ha il compito di vigilare sull'organizzazione e sullo svolgimento delle elezioni primarie.
      2. Il comitato dei garanti procede alla costituzione dei seggi elettorali, che possono essere localizzati in strutture ed edifici individuati dalle amministrazioni comunali.
      3. Il comitato dei garanti procede, altresì, alla definizione di una rosa di nomi di candidati e di candidate che è sottoposta alle elezioni primarie, secondo criteri determinati dagli statuti. Ciascun elettore e ciascuna elettrice ha il diritto di votare per un solo candidato tra i nomi che compongono la rosa.
      4. Il seggio elettorale è costituito da un numero dispari di componenti designati dai partiti richiedenti, salvo il presidente che è designato dall'ufficio elettorale competente. Il seggio elettorale è competente a effettuare lo spoglio e a decidere su tutte le questioni che insorgano durante lo svolgimento delle elezioni. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
      5. Lo scrutinio è effettuato pubblicamente dagli scrutatori designati, una volta concluse le operazioni di voto. Gli aspiranti candidati possono assistere allo scrutinio o nominare un proprio rappresentante.
      6. I risultati dello spoglio vengono trasmessi senza indugio all'ufficio elettorale competente insieme a una relazione del presidente del seggio circa la regolarità delle operazioni elettorali.
      7. L'ufficio elettorale competente decide in maniera definitiva su ogni ricorso relativo al regolare svolgimento delle elezioni primarie.

Art. 9.
(Norme sulle coalizioni).

      1. Gli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano anche alle coalizioni di partiti e movimenti

 

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politici che si presentano alle elezioni con propri candidati e candidate.
      2. Al fine di cui al comma 1 i partiti della coalizione adottano un apposito regolamento.

Capo III.
FINANZIAMENTO

Art. 10.
(Incentivi per le elezioni primarie. Modifica all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157).

      1. I partiti che scelgono di promuovere elezioni primarie hanno diritto a una maggiorazione del 10 per cento sulla quota di rimborso elettorale previsto dalla legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dal presente articolo.
      2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal seguente:

      «1. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari al 10 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica».

Art. 11.
(Finanziamento diretto dello Stato commisurato alle libere e volontarie indicazioni dei cittadini).

      1. A decorrere dall'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun contribuente, contestualmente alla dichiarazione annuale dei redditi, può destinare il 4 per mille di quanto da lui dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche ai partiti che hanno ricevuto il rimborso delle spese elettorali per le ultime elezioni della Camera dei deputati ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dalla presente legge.

 

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      2. La destinazione volontaria del 4 per mille avviene contestualmente alla dichiarazione dei redditi, su una scheda separata e anonima, al fine di garantire il rispetto della riservatezza. La scheda contiene l'elenco dei partiti aventi diritto ai sensi del comma 1. Il contribuente indica sulla scheda il partito cui intende destinare la quota dell'imposta.
      3. L'importo versato ai sensi del comma 2 è devoluto ai singoli partiti in misura corrispondente alle indicazioni preferenziali effettuate dai contribuenti.
      4. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, assicurando la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e il rispetto della loro riservatezza. Il regolamento detta altresì le necessarie disposizioni tecniche relative alla predisposizione della scheda di cui al comma 2.
      5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro venti giorni dalla trasmissione al Parlamento del relativo schema.